La Commissione Bilancio della Camera, durante la discussione della Legge di Stabilità, ha approvato la norma che prevede, anche per la prima casa, l’uso del contratto di leasing, strumento finanziario fino ad oggi riservato agli immobili non residenziali.
In sostanza, con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing si obbliga ad acquistare o anche a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico che tenga conto del costo di acquisto o dei costi di realizzazione sostenuti dal concedente.
La novità è rivolta in particolare ai giovani con età inferiore ai 35 anni e con un reddito non superiore a 55.000 euro annui.
E’ prevista la detrazione Irpef pari al 19% delle spese sostenute per i canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui, e sempre del 19% per il riscatto finale, per una soglia massima di 20.000 euro.
Le agevolazioni si applicano in misura ridotta del 50 per cento nei confronti di soggetti con età uguale o superiore a 35 anni di età, purché privi di abitazione principale e con reddito complessivo comunque non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto.
Gli immobili devono avere destinazione abitativa a esclusione delle cat. A1, A8 e A9. Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore può riscattare la proprietà del bene, pagando un prezzo contrattualmente previsto.
Per le cessioni da imprese edili nei confronti della società di leasing, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200 euro ciascuna); nel caso di cessioni di immobili effettuate da soggetti privati nei confronti della società di leasing è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1,5% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna).